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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI diventa obbligatoria al momento del rogito. Questo dovuto al fatto che sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Resta comunque il fatto che dal 1° luglio 2009 - come previsto dal citato Dlgs 192/2005 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 5, (uno dei decreti attuativi in materia) sarà necessario dotare gli edifici di attestato energetico. Non ci sono ancora le linee guida nazionali, si parla quindi di attestato di qualificazione. Il DPR in oggetto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Sono esclusi dalla certificazione gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (ad esempio portici, legnaie), gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a
Come si ottiene il certificato energetico e cosa contiene
L’attestato di certificazione energetica è compilato e sottoscritto da un professionista abilitato chiamato anche Soggetto certificatore ed è un documento che deve essere allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata, nonché messo a disposizione del conduttore di un immobile in locazione. L'attestato di certificazione energetica stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l'edificio in analisi in una classificazione standardizzata in base al valore del consumo. Esattamente come lavatrici e lavastoviglie, ora anche le case in vendita e in affitto saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi e avranno quindi il proprio attestato. Gli usi di energia riportati sull’attestato riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’indicazione circa l’impatto dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio. L’attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.
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